Gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) sono dovuti, nell’ambito di una transazione commerciale, a chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili. In ogni caso si deve aver conto delle disposizioni dettate a tal fine dall art. 4 del d.lgs. 231/2002.
Come è determinato il tasso degli interessi legali moratori: Secondo le modifiche apportate al d.lgs. 231/2002 ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (art. 5). intendendosi per "interessi legali di mora" interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali e per "tasso di riferimento" il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. (art. 2) Nelle transazioni commerciali tra imprese è tuttavia consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.